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Quali requisiti tecnici e che adempimenti burocratici sono necessari per beneficiare della detrazione sul risparmio energetico in caso di sostituzione della caldaia?
Nel caso specifico della sostituzione della caldaia o dell’impianto di climatizzazione invernale è importante che siano verificate alcune condizioni per poter accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico. Vediamo quali.
Requisiti dell’immobile per accedere alla detrazione 65% per la sostituzione della caldaia
L’immobile su cui si realizza l’intervento deve essere esistente e può appartenere a qualsiasi categoria catastale (abitazione, ufficio, negozio, attività produttiva, ecc.). La prova della sua esistenza è data dall’iscrizione al catasto o dal fatto che sia stata presentata richiesta di accatastamento. Inoltre è importante che negli anni passati siano state pagate regolarmente Ici e Imu, sempre se dovute.
Un secondo requisito fondamentale è che l’immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento.
La detrazione è ammessa per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
La caldaia, oltre ad essere a condensazione, deve soddisfare determinati requisiti tecnici. In particolare deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2logPn, dove logPn è il logaritmo in base dieci della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in KW. Il requisito è in genere certificato dal produttore della caldaia e tale documento è da richiedere espressamente all’installatore o a volte è scaricabile direttamente dal sito del produttore.
È invece esclusa dall’agevolazione la trasformazione di un impianto centralizzato in impianti autonomi.
Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali ad essi collegate.
Nel caso in esame tra i lavori possiamo considerare lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie. Sono compresi, oltre agli interventi relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione.
Ritengo sia utile chiarire la questione delleopere murarie. Quando si interviene sull’impianto di riscaldamento è spesso necessario eseguire opere che non riguardano direttamente l’impianto, ma che sono ad esso strettamente legate. Se ad esempio decido di installare un impianto di riscaldamento a pavimento collegato ad una caldaia a condensazione, oltre alle spese per la dismissione dell’impianto esistente e l’installazione dell’impianto effettivo, potrò portare in detrazione anche la demolizione dei pavimenti e dei sottofondi esistenti, come anche la formazione di nuovi sottofondi e la posa di nuovi pavimenti, poiché opere murarie strettamente correlate alla realizzazione dell’impianto.
Limite di detrazione
La normativa prevede che nel caso di sostituzione di caldaia il valore massimo di detrazione fiscale sia fissato a 30.000 euro. Quindi, considerando una detrazione del 65%, il tetto massimo di spesa su cui si può applicare la detrazione è 46.153 euro, importo che ritengo più che significativo tenendo presenti tutte le spese agevolabili prima descritte.
Nel caso in cui, oltre alla sostituzione della caldaia, si eseguano altri interventi che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico, come ad esempio l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di serramenti, il tetto massimo di detrazione di 30.000 euro resta valido solo per la spesa inerente l’impianto di climatizzazione invernale. Gli altri interventi, come l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di serramenti, rientrano in altre categorie per le quali sono previsti altri tetti massimi di detrazione e vanno dunque conteggiati separatamente.
Facciamo un esempio. Nella mia abitazione sostituisco l’impianto di riscaldamento esistente dotandolo di una caldaia a condensazione, spendendo 16.000 euro. Contemporaneamente decido di sostituire i serramenti, spendendo 20.000 euro. Poiché la sostituzione dell’impianto e la sostituzione dei serramenti appartengono a categorie diverse ammesse alla detrazione sul risparmio energetico, devo considerare le due spese separate ai fini della detrazione.
Per l’impianto di riscaldamento ho un tetto massimo di detrazione di 30.000 euro. Sui 16.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 10.400 euro, importo verificato perché inferiore a 30.000 euro.
Per la sostituzione di serramenti ho invece un tetto massimo di detrazione di 60.000 euro. Sui 20.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 13.000 euro, importo verificato perché inferiore a 60.000 euro.
Adempimenti per ottenere la detrazione sul risparmio energetico
Per beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico relativa alla sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione è necessario acquisire i seguenti documenti e consegnarli al commercialista, caf o chi si occupa della dichiarazione dei redditi:
– L’asseverazione firmata da tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti. Nel caso specifico dell’installazione di una caldaia a condensazione inferiore a 100 KW (in pratica per la stragrande maggioranza delle abitazioni con riscaldamento autonomo) questo documento può essere sostituito da una dichiarazione dei produttori della caldaia e delle valvole termostatiche ove obbligatorie;
– Le fatture relative alle spese sostenute;
– Le ricevute dei bonifici bancari o postali specifici per le detrazioni fiscali ;
– La ricevuta di invio telematico effettuato sul sito predisposto dall’Enea, con la scheda descrittiva dell’intervento. Tale invio telematico va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Nel caso in esame l’invio può essere effettuato direttamente dal contribuente, ma per sicurezza consiglio sempre di rivolgersi ad un tecnico che segue queste pratiche abitualmente.
Da ultimo segnalo che, a differenza di quanto richiesto per altri interventi, nel caso di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione, dal 15 agosto 2009 la certificazione energetica dell’immobile non è richiesta ai fini della detrazione sul risparmio energetico.
ROMA – Per una volta a spuntarla sono i più deboli. Dopo la denuncia del Messaggero, il fenomeno delle «ispezioni pazze» sulle caldaie si è risolto con una vittoria per i cittadini. I romani non saranno più costretti a pagare, sempre e comunque, il costo del controllo sulle emissioni inquinanti del proprio impianto di riscaldamento. Le obiezioni sollevate dalla Cna e dalle associazioni dei consumatori sono state accolte dal Comune. Il gestore del servizio (l’associazione temporanea di imprese Con.Te.) ha dovuto rivedere le modalità con cui ha operato dal 1° gennaio ad oggi, restringendo i casi in cui pretendeva dall’utente il pagamento di 90 euro per la verifica.
Dopo l’incontro di lunedì scorso, mercoledì i rappresentanti dell’assessorato ai Lavori pubblici e degli Impiantisti della Cna si sono seduti di nuovo allo stesso tavolo. Questa volta, però, c’erano anche i vertici di Con.Te. Sono stati esaminati tutti i casi sui quali era stata riscontrata una differente applicazione della normativa rispetto alla precedente gestione Acea. Per la prima accensione di un impianto, con Acea si era in regola per 4 anni, senza necessità di fare il bollino. Con.Te., invece, finora ha sanzionato chi quel bollino non ce l’aveva. Per venire incontro agli utenti, il Comune ha dato tempo fino al 31 maggio 2012 per comprare il tagliando (5,54 euro), evitando così di pagare i 90 euro della verifica.
Nel caso in cui il cittadino sia subentrato a un proprietario che non ha fatto la manutenzione o non gli ha lasciato in consegna la documentazione dell’impianto, non dovrà pagare il costo del controllo. Sarà sufficiente esibire ai tecnici Con.Te. il contratto d’acquisto o d’affitto e dimostrare di aver comprato il bollino per il quadriennio in corso. Riguardo poi i controlli retroattivi, dal 1° gennaio 2013 saranno ritenute regolarmente dichiarate le caldaie con i bollini relativi agli anni 2009, 2010, 2011 o 2012. E chi si ritrova ad aver utilizzato quest’anno un tagliando acquistato da Acea non dovrà pagare i famosi 90 euro della verifica, basterà sostituirlo con uno nuovo targato Con.Te., entro il 31 maggio 2013.
Una vittoria anche per la «signora Maria»: i tecnici del nuovo gestore non potranno più pretendere i 25 euro del «mancato appuntamento» se non trovano il mantello della caldaia smontato. «Il nostro intento – spiega Paolo Buttazzo, rappresentante legale di Con.Te. – è migliorare l’erogazione del servizio andando incontro alle esigenze dei consumatori»
Fonte: www.ilmessaggero.it
Dal 18 giugno 2013 è possibile chiedere, senza attendere il benestare dell’assemblea di condominio, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Restano tuttaviaalcune limitazioni, che potranno ancora vietare il distacco e trasformazione in impianto autonomo. Si tratta del regolamento di condominio, del regolamento edilizio comunalee delle eventuali leggi regionali in materia.
(Aggiornato al: 22.11.2013)
E’ entrata in vigore il 18 giugno 2013 la Legge n° 220/2012 recante“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, che fra i vari aspetti affronta anche la questione del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Senza dover attendere il benestare dell’assemblea di condominio, d’ora in poi si legge: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesaper gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma“.
Si vedano però – nel box a fondo pagina – le possibili limitazioni in tema di distacco da centralizzato e trasformazione in impianto autonomo.
Va inoltre ricordato che la normativa statale vigente in tema di risparmio energetico, in particolare il D.P.R. n 59/09, stabilisce all’art. 4, comma 9 che “in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW (…) è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti“. E precisa a tale proposito “che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25” (N.d.R. La relazione tecnica è quella prevista dall’art. 28 della Legge 10/91, in base al D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006)
Può essere utile consultare, in merito all’economicità di interventi di distacco, l’articolo “Autonomo o centralizzato? Vince la termoregolazione“, apparso su “Il Sole24ORE” del 31.01.2013, in cui in una tabella si mette a confronto – a titolo esemplificativo – la scelta di riqualificare l’impianto centralizzato, rispetto a quella di distaccarsi e realizzare un impianto autonomo.
Infine, si segnala che dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013 (in base alla Legge n. 221/2012) in caso di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato, di trasformazione da centralizzato ad autonomo, di ristrutturazioni della totalità degli impianti autonomi appartenenti allo stesso edificio, per le caldaie a condensazione non c’era l’obbligo di scaricare a tetto, bensì la possibilità di scaricare a parete.
Dal 1 settembre 2013, in base alla nuova Legge n. 90/2013 entrata in vigore il 4 agosto 2013, tutte le nuove installazioni di caldaie, a seguito di distacco, dovranno scaricare a tetto, salvo alcuni casi derogabili.
I costi delle bollette di luce e gas salgono sempre di più alle stelle ed è difficile per gli Italiani riuscire a sostenere il carovita, soprattutto in questo momento di crisi economica a livelli altissimi. Ci sono comunque dele alternative che è possibile adottatare e che permettono di risparmiare e di ridurre le spesse.
Ecco cinque proposte alternative per risparmiare sulla bolletta del gas e ottenere un basso impatto ambientale.