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La nuova Legge di Stabilità ha prorogato ancora per un anno, per tutto il 2015, la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del bonus ristrutturazioni e mobili al 50%. Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida fiscale ‘Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali’, che contiene anche le novità per la manutenzione straordinaria e sugli adempimenti normativi, facendo anche il punto su tutte le agevolazioni di cui si può usufruire per interventi di ristrutturazione edilizia. Precisiamo che le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione degli immobili valgono sia agli edifici di proprietà privata che ai condomini.
Per gli interventi su parti comuni condominiali, il bonus resta nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2015 e vale anche per le spese di acquisto e posa in opera e degli di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili. Passando al bonus mobili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi acquista mobili ed elettrodomestici a rate non perde il bonus fiscale.
La detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili vale solo per quelli che rientrano nell’arredo dell’immobile di ristrutturazione e per grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, ventilatori elettrici, ecc.) rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Insieme a questi grandi elettrodomestici, rientrano nel bonus mobili tavoli, sedie, armadi, divani, librerie, ma anche i complementi di arredo costituiti da apparecchi di illuminazione che siano, però un ‘necessario complemento’ dell’immobile ristrutturato, come definito dall’ Agenzia delle Entrate. Sono esclusi i mobili antichi e d’antiquariato.
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile. Secondo quanto, dunque, previsto dal bonus, per cambiare i mobili, spendendo 10 mila euro, si ottiene uno sconto sulle imposte pari a 5.000 euro, ripartite in quote annuali di 500 euro per 10 anni. Il bonus al 65% prorogato fino al 31 dicembre 2015 riguarda anche la detrazione per i lavori di prevenzione antisismica ed è stato aumentato dal 50%.
Da sottolineare che la spesa per l’acquisto di mobili dev’essere connessa ad una ristrutturazione edilizia per poter richiedere la detrazione. Il tetto resta a 10.000 euro ed è indipendente dal totale di spesa sostenuto per la ristrutturazione edilizia.
Per richiedere i bonus bisognerà presentare domanda conservando le ricevute dei bonifici di pagamento effettuati e le fatture, che, in caso di controlli, dovranno essere presentati all’ Agenzia delle Entrate. Chi usa carte di credito o di debito deve conservare le ricevute di pagamento, gli scontrini e l’estratto conto che indichi l’addebito sul conto corrente.
Quali requisiti tecnici e che adempimenti burocratici sono necessari per beneficiare della detrazione sul risparmio energetico in caso di sostituzione della caldaia?
Nel caso specifico della sostituzione della caldaia o dell’impianto di climatizzazione invernale è importante che siano verificate alcune condizioni per poter accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico. Vediamo quali.
Requisiti dell’immobile per accedere alla detrazione 65% per la sostituzione della caldaia
L’immobile su cui si realizza l’intervento deve essere esistente e può appartenere a qualsiasi categoria catastale (abitazione, ufficio, negozio, attività produttiva, ecc.). La prova della sua esistenza è data dall’iscrizione al catasto o dal fatto che sia stata presentata richiesta di accatastamento. Inoltre è importante che negli anni passati siano state pagate regolarmente Ici e Imu, sempre se dovute.
Un secondo requisito fondamentale è che l’immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento.
La detrazione è ammessa per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
La caldaia, oltre ad essere a condensazione, deve soddisfare determinati requisiti tecnici. In particolare deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2logPn, dove logPn è il logaritmo in base dieci della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in KW. Il requisito è in genere certificato dal produttore della caldaia e tale documento è da richiedere espressamente all’installatore o a volte è scaricabile direttamente dal sito del produttore.
È invece esclusa dall’agevolazione la trasformazione di un impianto centralizzato in impianti autonomi.
Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali ad essi collegate.
Nel caso in esame tra i lavori possiamo considerare lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie. Sono compresi, oltre agli interventi relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione.
Ritengo sia utile chiarire la questione delleopere murarie. Quando si interviene sull’impianto di riscaldamento è spesso necessario eseguire opere che non riguardano direttamente l’impianto, ma che sono ad esso strettamente legate. Se ad esempio decido di installare un impianto di riscaldamento a pavimento collegato ad una caldaia a condensazione, oltre alle spese per la dismissione dell’impianto esistente e l’installazione dell’impianto effettivo, potrò portare in detrazione anche la demolizione dei pavimenti e dei sottofondi esistenti, come anche la formazione di nuovi sottofondi e la posa di nuovi pavimenti, poiché opere murarie strettamente correlate alla realizzazione dell’impianto.
Limite di detrazione
La normativa prevede che nel caso di sostituzione di caldaia il valore massimo di detrazione fiscale sia fissato a 30.000 euro. Quindi, considerando una detrazione del 65%, il tetto massimo di spesa su cui si può applicare la detrazione è 46.153 euro, importo che ritengo più che significativo tenendo presenti tutte le spese agevolabili prima descritte.
Nel caso in cui, oltre alla sostituzione della caldaia, si eseguano altri interventi che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico, come ad esempio l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di serramenti, il tetto massimo di detrazione di 30.000 euro resta valido solo per la spesa inerente l’impianto di climatizzazione invernale. Gli altri interventi, come l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di serramenti, rientrano in altre categorie per le quali sono previsti altri tetti massimi di detrazione e vanno dunque conteggiati separatamente.
Facciamo un esempio. Nella mia abitazione sostituisco l’impianto di riscaldamento esistente dotandolo di una caldaia a condensazione, spendendo 16.000 euro. Contemporaneamente decido di sostituire i serramenti, spendendo 20.000 euro. Poiché la sostituzione dell’impianto e la sostituzione dei serramenti appartengono a categorie diverse ammesse alla detrazione sul risparmio energetico, devo considerare le due spese separate ai fini della detrazione.
Per l’impianto di riscaldamento ho un tetto massimo di detrazione di 30.000 euro. Sui 16.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 10.400 euro, importo verificato perché inferiore a 30.000 euro.
Per la sostituzione di serramenti ho invece un tetto massimo di detrazione di 60.000 euro. Sui 20.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 13.000 euro, importo verificato perché inferiore a 60.000 euro.
Adempimenti per ottenere la detrazione sul risparmio energetico
Per beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico relativa alla sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione è necessario acquisire i seguenti documenti e consegnarli al commercialista, caf o chi si occupa della dichiarazione dei redditi:
– L’asseverazione firmata da tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti. Nel caso specifico dell’installazione di una caldaia a condensazione inferiore a 100 KW (in pratica per la stragrande maggioranza delle abitazioni con riscaldamento autonomo) questo documento può essere sostituito da una dichiarazione dei produttori della caldaia e delle valvole termostatiche ove obbligatorie;
– Le fatture relative alle spese sostenute;
– Le ricevute dei bonifici bancari o postali specifici per le detrazioni fiscali ;
– La ricevuta di invio telematico effettuato sul sito predisposto dall’Enea, con la scheda descrittiva dell’intervento. Tale invio telematico va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Nel caso in esame l’invio può essere effettuato direttamente dal contribuente, ma per sicurezza consiglio sempre di rivolgersi ad un tecnico che segue queste pratiche abitualmente.
Da ultimo segnalo che, a differenza di quanto richiesto per altri interventi, nel caso di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione, dal 15 agosto 2009 la certificazione energetica dell’immobile non è richiesta ai fini della detrazione sul risparmio energetico.