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Lun - Ven 9/13 e 14/16:30
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News presa da cosedicasa.com che ne detiene i diritti. Link originale in calce all’articolo
Su dieci prodotti a biomassa venduti in Italia ben 7 sono stufe a pellet. Il costo contenuto, ma soprattutto la semplicità d’uso e la possibilità di programmare accensione e spegnimento secondo i propri orari hanno permesso alle stufe a pellet di imporsi sul mercato in pochi anni.
Che cos’è il pellet? È costituito da piccoli cilindri di legno vergine pressato, con diametro 6-8 mm e lunghezza variabile tra i 5 e i 40 mm, derivati dagli scarti di lavorazione del legno. Grazie al processo di essicazione e compattamento, che garantisce bassi tassi di umidità e residui, questi granuli hanno un contenuto energetico molto alto e a parità di volume producono molto più calore rispetto al classico ciocco di legna.
Il pellet contiene collanti, vernici o altre sostanze tossiche? Assolutamente no. Per poter essere immesso sul mercato, il pellet deve essere prodotto con materia prima (segatura e trucioli) assolutamente vergine e non trattata chimicamente, né con vernici né con collanti. Durante il processo di lavorazione e pressatura, si raggiungono temperature elevate che portano a fusione la lignina, una sostanza naturalmente presente nel legno che funge da collante naturale.
È vero che bisogna acquistare solo pellet austriaco, perché quello di altri paesi è di bassa qualità o radioattivo? No, la sola provenienza geografica non è sinonimo di qualità. L’unico vero indice di qualità del pellet è la certificazione. Anche se ci sono numerose certificazioni molto valide (DINplus ad esempio), la certificazione europea ENplus è l’unica che garantisce elevati standard di qualità lungo tutta la filiera. Acquistando pellet a marchio ENplus i consumatori hanno garanzia non solo delle sue caratteristiche chimiche, fisiche ed energetiche, ma anche del mantenimento della qualità in tutte le fasi, dal reperimento della materia prima fino alla consegna. Esistono pellet ENplus, provenienti da tutti i paesi, anche dall’Italia o dall’Est Europa. La qualità è la medesima. Quando si acquista, è importante ritrovare nel sacco il marchio di certificazione e il codice dell’azienda certificata. Per maggiori informazioni: www.enplus-pellets.it e www.enplus-pellets.eu
Come faccio a riconoscere se il pellet che sto acquistando va bene? La presenza del marchio di certificazione di qualità è il primo aspetto da considerare. Poiché le contraffazioni, purtroppo, sono sempre più frequenti, qui sotto riportiamo un esempio di tutti gli elementi che il marchio ENplus deve riportare. Diffidate, inoltre, dei sacchi che riportano solo la dicitura “conforme alla norma DINplus/ENplus”: la conformità alla norma è cosa ben diversa dal fatto di poter esporre un marchio di qualità. Esigere un pellet certificato, quindi, è il primo passo per un acquisto responsabile. Altre caratteristiche da valutare al momento dell’acquisto possono essere ad esempio la presenza di poca segatura di legno all’interno del sacchetto (il pellet certificato contiene meno dell’1% di polveri), il fatto che il sacchetto sia perfettamente integro e che sia stato conservato in un luogo asciutto.
È vero che il prezzo del pellet sta aumentando e sarà sempre più difficile trovarlo sul mercato? Sulla spinta di una domanda crescente, il prezzo del pellet sta leggermente aumentando. Ma si tratta di un aumento davvero minimo se raffrontato a quello dei combustibili fossili, come gasolio o metano, nei confronti dei quali il pellet resta conveniente. Per quanto riguarda il discorso della scarsa reperibilità, possiamo stare sereni: l’aumento costante di nuovi produttori o importatori, da un lato, e le nuove tecnologie che consentono di produrre pellet da potature agricole, dall’altro, stanno aiutando questo settore nel suo tumultuoso sviluppo.
Come si può risparmiare sull’acquisto del pellet?
Esistono sostanzialmente tre modi “intelligenti” per risparmiare nell’acquisto del pellet. Primo, fare scorta per tempo, preferibilmente in primavera/estate. In pieno inverno, quando la domanda è alta, è difficile trovare prezzi davvero convenienti sul mercato. Secondo, acquistare pellet sfuso anziché in sacchi. Potendo disporre di un locale adatto allo stoccaggio, si può risparmiare molto facendosi consegnare una volta l’anno il pellet sfuso da un’autobotte. Terzo, affiliarsi ad un gruppo d’acquisto. Ne esistono ormai in molte zone d’Italia e permettono di acquistare a prezzi contenuti l’intera scorta per l’inverno.
Stiamo sfruttando troppo le nostre foreste con l’uso intensivo di legna e pellet per il riscaldamento? In realtà, l’aumento della domanda di biomassa per il riscaldamento sta contribuendo a finanziare interventi di rimboschimento e non di deforestazione indiscriminata. La situazione è semplice: se il bosco produce reddito, allora va tutelato e mantenuto “produttivo”. Se non produce reddito, nessun intervento diventa economicamente sostenibile e il bosco verrà abbandonato o trasformato in altro.
Tutte le stufe a pellet di MCZ, come la stufa idro Swing in foto, sono progettate per adattare la combustione a qualsiasi tipo di pellet. Per ottenere le prestazioni dichiarate, però, è sempre consigliabile l’utilizzo di pellet certificato. www.mcz.it/it
Hot, muggy summers can bring about significant growth issues in your greenery enclosure. While summer fungus–such as the scandalous fine mildew–might not be specifically deadly to your plants, it can bring about compelling scourge that spreads quickly and quickens fall lethargy. What’s more, if left unttreated, scourge can at last murder a plant. Try not to give growth a chance to assume control … Read More
Una sintetica spiegazione sul funzionamento delle caldaie a condensazione.
La legge di stabilità ha riconfermato per il 2015 l’ecobonus del 65%,con alcune novità.
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Si avvicina l’inverno e con esso il cambio dell’ora. Nella notte tra sabato 24 ottobre e domenica 25 infatti, alle tre di notte dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, riportandole alle ore 02:00. Con il cambio dell’ora si potrà dormire quindi un’ora in più. Almeno per la prima mattina.
Ci sarà quindi il passaggio dall’ora legale all’ora solare, con giornate più corte per quanto riguarda l’apporto della luce del sole. Rispetto all’ora legale che ha permesso di sfruttare maggiormente la luce solare e quindi di avere un notevole risparmio energetico, con le giornate più corte ci sarà un aumento nel consumo di energia elettrica. L’ora legale ritornerà nella Primavera 2016, a fine marzo, quando sposteremo le lancette un’ora avanti.
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La nuova Legge di Stabilità ha prorogato ancora per un anno, per tutto il 2015, la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del bonus ristrutturazioni e mobili al 50%. Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida fiscale ‘Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali’, che contiene anche le novità per la manutenzione straordinaria e sugli adempimenti normativi, facendo anche il punto su tutte le agevolazioni di cui si può usufruire per interventi di ristrutturazione edilizia. Precisiamo che le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione degli immobili valgono sia agli edifici di proprietà privata che ai condomini.
Per gli interventi su parti comuni condominiali, il bonus resta nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2015 e vale anche per le spese di acquisto e posa in opera e degli di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili. Passando al bonus mobili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi acquista mobili ed elettrodomestici a rate non perde il bonus fiscale.
La detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili vale solo per quelli che rientrano nell’arredo dell’immobile di ristrutturazione e per grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, ventilatori elettrici, ecc.) rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Insieme a questi grandi elettrodomestici, rientrano nel bonus mobili tavoli, sedie, armadi, divani, librerie, ma anche i complementi di arredo costituiti da apparecchi di illuminazione che siano, però un ‘necessario complemento’ dell’immobile ristrutturato, come definito dall’ Agenzia delle Entrate. Sono esclusi i mobili antichi e d’antiquariato.
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile. Secondo quanto, dunque, previsto dal bonus, per cambiare i mobili, spendendo 10 mila euro, si ottiene uno sconto sulle imposte pari a 5.000 euro, ripartite in quote annuali di 500 euro per 10 anni. Il bonus al 65% prorogato fino al 31 dicembre 2015 riguarda anche la detrazione per i lavori di prevenzione antisismica ed è stato aumentato dal 50%.
Da sottolineare che la spesa per l’acquisto di mobili dev’essere connessa ad una ristrutturazione edilizia per poter richiedere la detrazione. Il tetto resta a 10.000 euro ed è indipendente dal totale di spesa sostenuto per la ristrutturazione edilizia.
Per richiedere i bonus bisognerà presentare domanda conservando le ricevute dei bonifici di pagamento effettuati e le fatture, che, in caso di controlli, dovranno essere presentati all’ Agenzia delle Entrate. Chi usa carte di credito o di debito deve conservare le ricevute di pagamento, gli scontrini e l’estratto conto che indichi l’addebito sul conto corrente.
Quali requisiti tecnici e che adempimenti burocratici sono necessari per beneficiare della detrazione sul risparmio energetico in caso di sostituzione della caldaia?
Nel caso specifico della sostituzione della caldaia o dell’impianto di climatizzazione invernale è importante che siano verificate alcune condizioni per poter accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico. Vediamo quali.
Requisiti dell’immobile per accedere alla detrazione 65% per la sostituzione della caldaia
L’immobile su cui si realizza l’intervento deve essere esistente e può appartenere a qualsiasi categoria catastale (abitazione, ufficio, negozio, attività produttiva, ecc.). La prova della sua esistenza è data dall’iscrizione al catasto o dal fatto che sia stata presentata richiesta di accatastamento. Inoltre è importante che negli anni passati siano state pagate regolarmente Ici e Imu, sempre se dovute.
Un secondo requisito fondamentale è che l’immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento.
La detrazione è ammessa per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
La caldaia, oltre ad essere a condensazione, deve soddisfare determinati requisiti tecnici. In particolare deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2logPn, dove logPn è il logaritmo in base dieci della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in KW. Il requisito è in genere certificato dal produttore della caldaia e tale documento è da richiedere espressamente all’installatore o a volte è scaricabile direttamente dal sito del produttore.
È invece esclusa dall’agevolazione la trasformazione di un impianto centralizzato in impianti autonomi.
Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali ad essi collegate.
Nel caso in esame tra i lavori possiamo considerare lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie. Sono compresi, oltre agli interventi relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione.
Ritengo sia utile chiarire la questione delleopere murarie. Quando si interviene sull’impianto di riscaldamento è spesso necessario eseguire opere che non riguardano direttamente l’impianto, ma che sono ad esso strettamente legate. Se ad esempio decido di installare un impianto di riscaldamento a pavimento collegato ad una caldaia a condensazione, oltre alle spese per la dismissione dell’impianto esistente e l’installazione dell’impianto effettivo, potrò portare in detrazione anche la demolizione dei pavimenti e dei sottofondi esistenti, come anche la formazione di nuovi sottofondi e la posa di nuovi pavimenti, poiché opere murarie strettamente correlate alla realizzazione dell’impianto.
Limite di detrazione
La normativa prevede che nel caso di sostituzione di caldaia il valore massimo di detrazione fiscale sia fissato a 30.000 euro. Quindi, considerando una detrazione del 65%, il tetto massimo di spesa su cui si può applicare la detrazione è 46.153 euro, importo che ritengo più che significativo tenendo presenti tutte le spese agevolabili prima descritte.
Nel caso in cui, oltre alla sostituzione della caldaia, si eseguano altri interventi che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico, come ad esempio l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di serramenti, il tetto massimo di detrazione di 30.000 euro resta valido solo per la spesa inerente l’impianto di climatizzazione invernale. Gli altri interventi, come l’installazione di pannelli solari o la sostituzione di serramenti, rientrano in altre categorie per le quali sono previsti altri tetti massimi di detrazione e vanno dunque conteggiati separatamente.
Facciamo un esempio. Nella mia abitazione sostituisco l’impianto di riscaldamento esistente dotandolo di una caldaia a condensazione, spendendo 16.000 euro. Contemporaneamente decido di sostituire i serramenti, spendendo 20.000 euro. Poiché la sostituzione dell’impianto e la sostituzione dei serramenti appartengono a categorie diverse ammesse alla detrazione sul risparmio energetico, devo considerare le due spese separate ai fini della detrazione.
Per l’impianto di riscaldamento ho un tetto massimo di detrazione di 30.000 euro. Sui 16.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 10.400 euro, importo verificato perché inferiore a 30.000 euro.
Per la sostituzione di serramenti ho invece un tetto massimo di detrazione di 60.000 euro. Sui 20.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 13.000 euro, importo verificato perché inferiore a 60.000 euro.
Adempimenti per ottenere la detrazione sul risparmio energetico
Per beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico relativa alla sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione è necessario acquisire i seguenti documenti e consegnarli al commercialista, caf o chi si occupa della dichiarazione dei redditi:
– L’asseverazione firmata da tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti. Nel caso specifico dell’installazione di una caldaia a condensazione inferiore a 100 KW (in pratica per la stragrande maggioranza delle abitazioni con riscaldamento autonomo) questo documento può essere sostituito da una dichiarazione dei produttori della caldaia e delle valvole termostatiche ove obbligatorie;
– Le fatture relative alle spese sostenute;
– Le ricevute dei bonifici bancari o postali specifici per le detrazioni fiscali ;
– La ricevuta di invio telematico effettuato sul sito predisposto dall’Enea, con la scheda descrittiva dell’intervento. Tale invio telematico va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Nel caso in esame l’invio può essere effettuato direttamente dal contribuente, ma per sicurezza consiglio sempre di rivolgersi ad un tecnico che segue queste pratiche abitualmente.
Da ultimo segnalo che, a differenza di quanto richiesto per altri interventi, nel caso di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione, dal 15 agosto 2009 la certificazione energetica dell’immobile non è richiesta ai fini della detrazione sul risparmio energetico.
ROMA – Per una volta a spuntarla sono i più deboli. Dopo la denuncia del Messaggero, il fenomeno delle «ispezioni pazze» sulle caldaie si è risolto con una vittoria per i cittadini. I romani non saranno più costretti a pagare, sempre e comunque, il costo del controllo sulle emissioni inquinanti del proprio impianto di riscaldamento. Le obiezioni sollevate dalla Cna e dalle associazioni dei consumatori sono state accolte dal Comune. Il gestore del servizio (l’associazione temporanea di imprese Con.Te.) ha dovuto rivedere le modalità con cui ha operato dal 1° gennaio ad oggi, restringendo i casi in cui pretendeva dall’utente il pagamento di 90 euro per la verifica.
Dopo l’incontro di lunedì scorso, mercoledì i rappresentanti dell’assessorato ai Lavori pubblici e degli Impiantisti della Cna si sono seduti di nuovo allo stesso tavolo. Questa volta, però, c’erano anche i vertici di Con.Te. Sono stati esaminati tutti i casi sui quali era stata riscontrata una differente applicazione della normativa rispetto alla precedente gestione Acea. Per la prima accensione di un impianto, con Acea si era in regola per 4 anni, senza necessità di fare il bollino. Con.Te., invece, finora ha sanzionato chi quel bollino non ce l’aveva. Per venire incontro agli utenti, il Comune ha dato tempo fino al 31 maggio 2012 per comprare il tagliando (5,54 euro), evitando così di pagare i 90 euro della verifica.
Nel caso in cui il cittadino sia subentrato a un proprietario che non ha fatto la manutenzione o non gli ha lasciato in consegna la documentazione dell’impianto, non dovrà pagare il costo del controllo. Sarà sufficiente esibire ai tecnici Con.Te. il contratto d’acquisto o d’affitto e dimostrare di aver comprato il bollino per il quadriennio in corso. Riguardo poi i controlli retroattivi, dal 1° gennaio 2013 saranno ritenute regolarmente dichiarate le caldaie con i bollini relativi agli anni 2009, 2010, 2011 o 2012. E chi si ritrova ad aver utilizzato quest’anno un tagliando acquistato da Acea non dovrà pagare i famosi 90 euro della verifica, basterà sostituirlo con uno nuovo targato Con.Te., entro il 31 maggio 2013.
Una vittoria anche per la «signora Maria»: i tecnici del nuovo gestore non potranno più pretendere i 25 euro del «mancato appuntamento» se non trovano il mantello della caldaia smontato. «Il nostro intento – spiega Paolo Buttazzo, rappresentante legale di Con.Te. – è migliorare l’erogazione del servizio andando incontro alle esigenze dei consumatori»
Fonte: www.ilmessaggero.it
Dal 18 giugno 2013 è possibile chiedere, senza attendere il benestare dell’assemblea di condominio, il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Restano tuttaviaalcune limitazioni, che potranno ancora vietare il distacco e trasformazione in impianto autonomo. Si tratta del regolamento di condominio, del regolamento edilizio comunalee delle eventuali leggi regionali in materia.
(Aggiornato al: 22.11.2013)
E’ entrata in vigore il 18 giugno 2013 la Legge n° 220/2012 recante“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, che fra i vari aspetti affronta anche la questione del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Senza dover attendere il benestare dell’assemblea di condominio, d’ora in poi si legge: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesaper gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma“.
Si vedano però – nel box a fondo pagina – le possibili limitazioni in tema di distacco da centralizzato e trasformazione in impianto autonomo.
Va inoltre ricordato che la normativa statale vigente in tema di risparmio energetico, in particolare il D.P.R. n 59/09, stabilisce all’art. 4, comma 9 che “in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW (…) è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti“. E precisa a tale proposito “che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25” (N.d.R. La relazione tecnica è quella prevista dall’art. 28 della Legge 10/91, in base al D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006)
Può essere utile consultare, in merito all’economicità di interventi di distacco, l’articolo “Autonomo o centralizzato? Vince la termoregolazione“, apparso su “Il Sole24ORE” del 31.01.2013, in cui in una tabella si mette a confronto – a titolo esemplificativo – la scelta di riqualificare l’impianto centralizzato, rispetto a quella di distaccarsi e realizzare un impianto autonomo.
Infine, si segnala che dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013 (in base alla Legge n. 221/2012) in caso di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato, di trasformazione da centralizzato ad autonomo, di ristrutturazioni della totalità degli impianti autonomi appartenenti allo stesso edificio, per le caldaie a condensazione non c’era l’obbligo di scaricare a tetto, bensì la possibilità di scaricare a parete.
Dal 1 settembre 2013, in base alla nuova Legge n. 90/2013 entrata in vigore il 4 agosto 2013, tutte le nuove installazioni di caldaie, a seguito di distacco, dovranno scaricare a tetto, salvo alcuni casi derogabili.
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